Accesso agli atti
Servizio per richiedere l'accesso ai documenti amministrativi.
A chi è rivolto
Accesso civico semplice e generalizzato
Tutti i cittadini hanno diritto di accesso a dati e documenti, tramite l'accesso civico, come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
In particolare:
- L'accesso civico semplice a dati e documenti con obbligo di pubblicazione, previsto dall'art. 5, comma 1, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a pubblicare ma di cui abbiano omesso la pubblicazione.
- L'accesso civico generalizzato (FOIA-Freedom of information act), previsto dall'art. 5, comma 2, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso documentale
L'accesso documentale è rivolto a tutti i soggetti (cittadini, associazioni, imprese) che dimostrino di avere un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell'art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
È rivolto al cittadino interessato a richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi di cui ha un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Descrizione
Il servizio “Accesso agli Atti” permette a chi ne ha interesse di prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi richiesti e può essere civico o documentale.
L'Accesso Civico è il diritto del cittadino di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, e modificato dal D.Lgs. 97/2016.
L’accesso civico si distingue in:
- Accesso Civico semplice
consente a chiunque, senza indicare motivazioni, di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; - Accesso Civico generalizzato
che consente a chiunque, senza indicare motivazioni, il diritto di accedere a dati e a documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs.33/2013.
L'Accesso Documentale (il tradizionale Accesso agli Atti), previsto dall'art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Come fare
Per richiedere l'accesso agli atti il cittadino può:
- compilare la richiesta online, tramite l'apposito servizio digitale;
- recarsi presso l’Ufficio Amministrativo previo appuntamento.
Tutte le richieste sono indirizzate all’Ufficio Amministrativo che provvederà a smistarle agli uffici competenti.
Cosa serve
Ai fini della corretta compilazione della domanda, il cittadino deve:
- indicare il tipo di accesso agli atti che intende chiedere:
- civico semplice;
- civico generalizzato;
- documentale;
- indicare i dati o i documenti per i quali richiede l'accesso;
- solamente in caso di accesso documentale, indicare il motivo della richiesta.
Cosa si ottiene
Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato.
Per l’accesso civico semplice o generalizzato la risposta sarà inviata al cittadino tramite posta elettronica.
Per la richiesta di accesso documentale il cittadino otterrà la sua risposta secondo una delle seguenti modalità scelta nella domanda:
- presa visione: esame senza estrazione di copie;
- copia cartacea: esame ed estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;
- copia conforme cartacea: esame ed estrazione di copia conforme (l’ente attesta la conformità all’originale del documento), pagamento dei costi di riproduzione e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente;
- copia digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica;
- copia conforme digitale su supporto elettronico: esame ed estrazione di copia con rilascio su supporto elettronico da fornirsi da parte del richiedente e applicazione dell’imposta di bollo;
- copia conforme digitale a mezzo posta elettronica: esame ed estrazione di copia con rilascio a mezzo di posta elettronica e applicazione dell’imposta di bollo.
Soltanto in caso di presa visione o copie cartacee il cittadino non dovrà recarsi presso lo sportello per ritirare il documento.
Tempi e scadenze
Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso la Pubblica Amministrazione è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dalla legge.
Quanto costa
Per poter usufruire del servizio, il richiedente è tenuto a effettuare i seguenti pagamenti:
- €0,20 a copia in formato A4;
- €0,50 a copia in formato A3.
er il rilascio di copie autenticate (conforme) è necessario acquistare una marca da bollo da 16,00 euro il cui numero e data di rilascio devono essere indicate nell’istanza.
Accedi al servizio
Accedere al servizio online o prenotare un appuntamento con l'ufficio competente.
Per accedere al servizio online è richiesto l’accesso tramite identità digitale
Prenota un appuntamento e presentati presso gli uffici.
Condizioni di servizio
L’accesso al servizio online costituisce accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo del servizio.
Per la corretta compilazione della domanda e l’effettivo accesso al servizio online, il cittadino è tenuto a comunicare all’Ente:
- i suoi dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, email, numero di telefono...);
- i dati necessari per l’erogazione del servizio, quali la tipologia dell'accesso che si richiede, l'elenco dei documenti richiesti e la motivazione.
Nella compilazione della domanda, il cittadino è tenuto a riportare esclusivamente informazioni corrispondenti al vero.
Il cittadino ha la facoltà di scaricare e utilizzare liberamente eventuali documenti allegati alla scheda del servizio.
Per accedere al servizio online, il cittadino è tenuto a autenticarsi tramite SPID o CIE.
A tal proposito, il cittadino:
- è responsabile del mantenimento della sicurezza del proprio account;
- è responsabile di tutte le attività che si verificano dal suo account;
- è tenuto a informare immediatamente l’Ente di eventuali usi non autorizzati del proprio account nonché di ogni altra violazione della sicurezza.
L’Ente:
- non è responsabile delle perdite o dei danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di sicurezza in capo al cittadino;
- non è responsabile di eventuali danni causati dall’accesso al servizio;
- non è responsabile di eventuali danni causati dall’impossibilità del cittadino ad accedere al servizio.
Contatti
Allegati
Ultimo aggiornamento: 02-07-2024